Ultima modifica: 4 Gennaio 2026

ISCRIZIONI A.S. 2026-2027

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA

Per l’anno scolastico 2026 – 2027 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’Istituzione scolastica prescelta. Le iscrizioni alla prima classe della scuola dell’infanzia devono essere presentate dalle ore 08:00 del giorno 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del giorno 14 febbraio 2026 attraverso il modulo cartaceo consegnato dalle docenti o compilato dai Genitori in Segreteria negli orari di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 09.30 e dalle ore 12.30 alle 13.30

lunedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

ADEMPIMENTI VACCINALI SCUOLA INFANZIA

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2026/2027 entro il 31 dicembre 2026).

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2027. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2027.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2025, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:

  • alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
  • alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
  • alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Devono essere attivate, da parte degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.

OFFERTA FORMATIVA ORARIA SCUOLA INFANZIA

SCUOLA INFANZIA LUZZATI 45 ore settimanali da lunedì a venerdì

SCUOLA INFANZIA VENESIO 45 ore settimanali da lunedì a venerdì

SCUOLA INFANZIA DISNEY – fraz. Popolo – 45 ore settimanali da lunedì a venerdì

SCUOLA INFANZIA RODARI – fraz. San Germano – 45 ore settimanali da lunedì a venerdì

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano dalle ore 08:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026 attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni ).

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: − iscrivono alla prima classe della scuola primaria, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione, i
bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2026; − possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2026 ed entro il 30 aprile 2026. Non è consentita in alcun caso, anche in
presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2027. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra
il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle
scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. Con
riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto
allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023” (prot. n. 5 del 28 marzo 2023), nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).

All’atto dell’iscrizione, i Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

Per informazioni e supporto inerenti alle iscrizioni l’Ufficio di Segreteria, sito presso la sede della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, corso Verdi n. 6 è aperto all’utenza nel seguente orario:

da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 09.30 e dalle ore 12.30 alle 13.30

lunedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

TELEFONO: 0142213021 E – mail di posta istituzionale: alic83300t@istruzione.it

OFFERTA FORMATIVA ORARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE

SCUOLA PRIMARIA XXV APRILE

TEMPO ORARIO PIENO 40 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 comprensivo del tempo mensa.

SCUOLA PRIMARIA BISTOLFI

TEMPO ORARIO PIENO 40 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 comprensivo del tempo mensa.

TEMPO ORARIO ORDINARIO a 27 1⁄2 ore prevede un orario antimeridiano da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, con tre rientri pomeridiani il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30. E’ attivo il servizio mensa.

SCUOLA PRIMARIA VERNE POPOLO

TEMPO ORARIO PIENO 40 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 comprensivo del tempo mensa.

SCUOLA PRIMARIA CHIESA SAN GERMANO

TEMPO ORARIO ORDINARIO a 27 1⁄2 ore si articola da lunedì a venerdì con orario antimeridiano dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e tre rientri pomeridiani il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30. E’ attivo il servizio mensa.

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso la pagina dedicata alle
iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 08:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.

Adempimenti dei Genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

I Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:

  • individuano la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it ). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno del servizio “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;
  • accedono all’area riservata della Piattaforma Unica https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
  • compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 08:00 del13 gennaio 2026 alle ore 20:00;
  • inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 14 febbraio 2026.

All’atto dell’iscrizione i Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale in base all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

OFFERTA FORMATIVA ORARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI

ISCRIZIONE CLASSI PRIME A.S. 2026 2027

L’articolazione oraria della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri si articola per le CLASSI PRIME a.s. 2026 – 2027 in:

  • TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ORE SETTIMANALI A.S. 2026 2027 da lunedì a venerdì dalle ore 07.45 alle ore 13.40.
  • TEMPO SCUOLA PROLUNGATO 36 ORE SETTIMANALI da lunedì a venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.45con rientri nei giorni: lunedì e giovedì dalle ore 13.45 alle ore 16.45 e martedì dalle ore 13.45 alle 15.45. Il tempo prolungato prevede l’attivazione del servizio di ristorazione dalle ore 12:45 alle ore 13:45 a carico del Comune e sorveglianza del personale docente.
  • Si ricorda che l’Istituto Comprensivo ha attivato per l’a.s. 2026/2027 l’indirizzo sportivo che prevede 32 ore settimanali da lunedì a venerdì con un rientro settimanale nel giorno mercoledì dalle ore 14:45 alle ore 16:45.

SERVIZIO MENSA: Il servizio mensa è garantito per le classi iscritte al tempo prolungato ed è gestito dal Comune ed è facoltativo attivato nei giorni di lunedì – martedì – giovedì dalle ore 12.45 alle ore 13.45. La sorveglianza è a carico del corpo docente in servizio. Per il tempo scuola ad indirizzo sportivo sarà attivato il servizio mensa dedicato nella giornata di mercoledì.

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 sono effettuate attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni ) dalle ore 08:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno dei percorsi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 e legge 27 dicembre 2023, n. 206 e decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222), degli istituti tecnici e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente circolare, esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Per quanto riguarda i percorsi di istruzione tecnica si ribadisce che è in corso la rivisitazione dei suddetti percorsi a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2026/2027 in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e degli allegati 2-bis e 2-ter come introdotti dall’articolo 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, ferma restando la sostanziale ripartizione in indirizzi e articolazioni già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che per comodità si riporta (allegato 2), con interventi innovativi riguardanti la struttura del curricolo. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio di orientamento” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. A tal fine, si rammenta che tale consiglio va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. In attuazione dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento prevista dal PNRR e valorizzare il “consiglio di orientamento” rilasciato dalle istituzioni scolastiche, è stato adottato, con il decreto ministeriale 14 novembre 2024, n. 229, il modello nazionale di “consiglio di orientamento”, che è integrato e messo a disposizione delle famiglie all’interno dell’E-Portfolio previsto dalle Linee guida per l’orientamento, adottate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito

22 dicembre 2022, n. 328, accessibile nell’area riservata della Piattaforma Unica. Si precisa che, trattandosi di “consiglio”, lo stesso si configura quale strumento idoneo a orientare la scelta dello studente e non può essere considerato dalla scuola come elemento preclusivo all’accoglimento di una domanda di iscrizione.

Procedure di iscrizione

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema di iscrizioni on line comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema di iscrizioni on line comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda sono disponibili anche sull’app IO. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo in considerazione, ove possibile, il percorso prescelto. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modulo di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 292.

DISPOSIZIONI INERENTI ALLE ISCRIZIONI DEI DIVERSI PERCORSI FORMATIVI COME DA INDICAZIONI DEL MIM

Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici

Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 16/26 dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e dall’articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi ad altra scuola, entro il 14 febbraio 2026 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data. Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le competenze pregresse necessariamente richieste per “Esecuzione e interpretazione – Primo strumento”, in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e l’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’espressione del giudizio di ammissione e nell’eventuale adattamento dei repertori.

Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Sarà consentita, anche per l’anno scolastico 2026/2027, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica, salvo diverse determinazioni degli Uffici scolastici regionali.

Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali

Ai sensi del decreto ministeriale n. 246 del 5 dicembre 2025, in corso di registrazione, l’autorizzazione alla prosecuzione della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado è limitata ai percorsi riferiti agli indirizzi di liceo.

Pertanto, nell’anno scolastico 2026/2027, le istituzioni scolastiche statali e paritarie presso cui risultano attive una o più classi di percorsi liceali quadriennali autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, potranno attivare una prima classe del percorso liceale quadriennale, limitatamente all’indirizzo di studi liceale già attivato presso ciascuna istituzione scolastica coinvolta e sulla base del medesimo progetto di sperimentazione autorizzato all’esito della procedura di selezione di cui all’Avviso pubblico n. 2451 del 7 dicembre 2021. L’attivazione nell’anno scolastico 2026/2027 di una classe prima del percorso liceale quadriennale è subordinata, oltre che alla deliberazione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche interessate, alla presentazione alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione di un’apposita istanza di rinnovo della sperimentazione, nei termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso prot. n. 96690 del 12 dicembre 2025.

Tali disposizioni si applicano anche alle istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, autorizzate all’attivazione dei percorsi quadriennali di istruzione liceale ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. n. 275/1999, nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 11 del decreto n. 344/2021. Si ricorda che i percorsi quadriennali di istruzione liceale possono essere attivati nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato per ciascuna istituzione scolastica. In caso di iscrizioni in eccedenza, saranno applicati i criteri definiti dal Consiglio di istituto, in coerenza con le indicazioni già fornite dall’articolo 3, comma 1, lett. b) dell’Avviso del Ministero dell’istruzione n. 2451/2021. È possibile l’iscrizione ai percorsi quadriennali di istruzione liceale anche per gli studenti nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile, e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2026, purché abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni. Sul punto si rinvia alla Nota di questo Ministero – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1294 del 21 gennaio 2019. Per una corretta informazione dei genitori, nel corso delle attività di orientamento deve essere ricordato che i percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado al termine del quarto anno, con il superamento dell’esame di maturità, rilasciano un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’accesso agli ITS Academy e ai percorsi universitari e AFAM.

Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali nell’ambito della filiera tecnologico -professionale

Si rappresenta che le scuole già autorizzate, nelle more dell’attuazione della legge 8 agosto 2024, n. 121 relativa all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, all’avvio dei percorsi quadriennali, ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 240 e dell’avviso prot. 2608 di pari data, e che abbiano attivato i percorsi nell’anno scolastico 2024/2025 e/o nell’anno scolastico 2025/2026, possono acquisire le iscrizioni alle classi prime dei percorsi quadriennali anche per l’anno scolastico 2026/2027 esclusivamente per l’indirizzo/articolazione/opzione già autorizzato/a. Sono altresì autorizzate ad acquisire per l’anno scolastico 2026/2027 le iscrizioni alle classi prime dei percorsi quadriennali le scuole già autorizzate all’avvio dei percorsi quadriennali nell’anno scolastico 2025/2026 ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2024, n. 256 e dell’avviso 3 gennaio 2025, n. 7. Dall’anno scolastico 2026/2027 i percorsi della filiera tecnologico-professionale fanno parte del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell’art. 25-bis del decreto legge 23 settembre 2022, n.144 (inserito dall’art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164). Per l’anno scolastico 2026/2027 vigono le disposizioni del decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 221 e della nota DGTVET n. 2406 del 10 dicembre 2025 che determinano modalità e tempistiche predefinite, valevoli anche per i successivi anni scolastici, per la proposizione di candidature finalizzate all’attivazione di nuovi percorsi quadriennali della filiera.

Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici

Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla classe successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2026/2027, ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno. Deve essere presentata apposita domanda per:

− la prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato; − la prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto. Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

Iscrizioni alla prima classe del liceo del made in Italy

Com’è noto, l’art. 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 ha introdotto il percorso liceale del made in Italy, che si inserisce nell’articolazione del sistema dei licei di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Tale percorso mira a promuovere, in vista dell’allineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, conoscenze, abilità e competenze specifiche nelle scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione dei settori produttivi del made in Italy, competenze comunicative in due lingue straniere moderne, nonché l’acquisizione della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy. Vengono inoltre rafforzati i percorsi di formazione scuola-lavoro. Al riguardo si segnala che il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, ha abrogato le disposizioni di cui all’art. 18, comma 4,della citata legge n. 206/2023, svincolando il liceo del made in Italy dall’opzione economico – sociale del liceo delle scienze umane. Ciascuna istituzione scolastica, pertanto, potrà richiedere l’attivazione del percorso di studi del liceo del made in Italy indipendentemente dalla tipologia di indirizzi di studio già presenti nella propria offerta formativa. 6.2.7 – Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla classe successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2026/2027 ovvero gli studenti esterni chepresentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio: − prosecuzione del percorsoabbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno. Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni anche sperimentali. Sono disposte d’ufficio le iscrizioni alle terze classi di studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda di un indirizzo che non si sviluppi in articolazioni e/o opzioni (es. Turismo) che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo. Deve esseredi studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato; − prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti; − prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto. Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

Iscrizioni alla terza classe dell’indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE)

Con decreto ministeriale 31 agosto 2021, n. 269 è stata prevista l’attivazione, dall’anno scolastico 2021/2022, della sperimentazione nazionale, dalle classi terze, del percorso integrato Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica – indirizzo Trasporti e logistica. Con successivi decreti direttoriali, rispettivamente del 10 settembre 2021, n. 1594 per l’anno scolastico 2021/2022, del 16 dicembre 2021, n. 2587 per l’anno scolastico 2022/2023 e del 10 gennaio 2023, n. 13 per l’anno scolastico 2023/2024, sono state autorizzate all’attivazione di tale percorso n. 29 istituzioni scolastiche. Nelle more del completamento della riforma dell’istruzione tecnica di cui agli artt. 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, le istituzioni scolastiche già autorizzate all’attivazione dei percorsi CAIM/CAIE ai sensi dei decreti sopra citati che intendano continuare a proporre nella propria offerta formativa tali percorsi possono acquisire le iscrizioni alle classi terze anche per l’anno 2026/2027.

Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali

Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, gli studenti e le famiglie devono fare riferimento agli indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Con decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 sono stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO. Il citato decreto interministeriale può costituire uno strumento a supporto delle scelte da parte di studenti e famiglie per conoscere in maniera più puntuale non solo le caratteristiche dei nuovi indirizzi, ma anche le innovazioni metodologiche, didattiche e organizzative che qualificano i nuovi istituti professionali.

Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali

Scelta del percorso formativo in base alla declinazione degli indirizzi adottata dalla scuola possono iscriversi al terzo anno dei nuovi istituti professionali gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla classe successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2026/2027, ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno. Le innovazioni ordinamentali di cui al decreto legislativo n. 61/2017 e al successivo Regolamento di cui al decreto interministeriale n. 92/2018 hanno ridefinito la struttura dei curricoli dell’istruzione professionale, abolendo le articolazioni e le opzioni a favore di una declinazione dei percorsi, dal terzo anno, da definirsi a cura delle singole scuole in relazione ai fabbisogni specifici dei territori coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione. La prosecuzione del percorso di studi dello studente, pertanto, può essere effettuata in relazione alle possibili declinazioni dei percorsi che la scuola avrà attivato. Le iscrizioni saranno gestite all’interno di ogni istituzione scolastica in base all’effettiva offerta formativa da questa erogata, in ragione delle specifiche richieste del territorio e della programmazione regionale. Qualora gli studenti frequentanti il secondo anno di uno degli undici indirizzi dell’istruzione professionale vogliano orientare la propria scelta nella prosecuzione del percorso, del medesimo indirizzo, in una specifica declinazione offerta da un istituto diverso da quello frequentato, dovranno farne richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse previa acquisizione del nulla osta da parte del dirigente della scuola di provenienza. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di appartenenza è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione. Si rammenta l’importanza, in questi casi, del Progetto Formativo Individuale quale strumento di evidenza dei saperi e delle competenze acquisite dallo studente. Tali scelte sono in ogni caso escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia

L’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame conclusivo del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”. È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”. Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 14 febbraio 2026, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line. Come per tutti i percorsi di istruzione tecnica, anche il percorso di Enotecnico è soggetto a riordino ai sensi degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Si effettuano on line, dalle ore 08:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni aderenti al sistema di iscrizioni on line su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on line alle istituzioni formative regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP. Si ricorda che dall’anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e del decreto interministeriale 17 maggio 2018 (“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”), gli studenti possono scegliere l’iscrizione, alternativamente, a uno dei percorsi quinquennali di istruzione professionale ovvero a uno dei percorsi triennali o quadriennali dell’istruzione e formazione professionale di cui al Repertorio nazionale previsto dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (recepito con decreto interministeriale 7 luglio 2020, n. 56).

Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. Per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica e prima dell’inizio, ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altra istituzione scolastica, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione (n ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico e viene accolta in relazione alla disponibilità di posti. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, si richiama l’attenzione sulle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164 in merito alla possibilità per gli studenti del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado di richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L’istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l’inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione. Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.

Accoglienza e inclusione

Alunni/studenti con disabilità Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ovvero, qualora non disponibile, il profilo dinamico funzionale è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti all’autonomia e alla comunicazione a carico della Regione o dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2026/2027, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. Alunni/studenti con cittadinanza non italiana Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Al riguardo, rinviando alle previsioni di cui alla nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 e all’art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si evidenzia la necessità di prestare particolare cura alla programmazione del flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali al fine di garantire un’equa distribuzione della popolazione scolastica e di prevenire anomale e non giustificate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica. Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere. Per una ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori” del marzo 2022. 9.4 –

Alunni/studenti che sono stati adottati

La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati. In caso di adozione internazionale, qualora l’iscrizione avvenga in una fase in cui l’iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un “codice provvisorio”, che verrà sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l’adozione avvenuta all’Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni). In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l’iscrizione.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line. Per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), tale facoltà è esercitata attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 25 maggio al 30 giugno 2026 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: − attività didattiche e formative; − attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; − libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); − non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa.