Ultima modifica: 14 Dicembre 2023

ISCRIZIONI A.S. 2024-2025

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA

Per l’anno scolastico 2023 – 2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’Istituzione scolastica prescelta  dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024, attraverso il modulo cartaceo consegnato dalle docenti o in Segreteria negli orari di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 09.30 e dalle ore 12.30 alle 13.30

lunedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Recapito telefonico per informazioni: 0142 – 213021

ADEMPIMENTI VACCINALI

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023).

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:

  • alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
  • alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
  • alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Devono essere attivate, da parte degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.

OFFERTA FORMATIVA ORARIA SCUOLA INFANZIA

SCUOLA INFANZIA LUZZATI 45 ore settimanali da lunedì a venerdì

SCUOLA INFANZIA VENESIO 45 ore settimanali da lunedì a venerdì

SCUOLA INFANZIA DISNEY – fraz. Popolo – 45 ore settimanali da lunedì a venerdì

SCUOLA INFANZIA RODARI – fraz. San Germano – 45 ore settimanali da lunedì a venerdì

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

  • iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023;
  • possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2025.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2024, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.

Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.

Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola primaria l’insegnamento dell’educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 per la classe quintae a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 per la classe quarta, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n.
89/2009. Pare pertanto ricordare ai genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientranonelle 40 ore settimanali.

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

L’adozione del modello di 24 ore settimanali non attivo nel nostro Istituto.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:

  1. individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in un’app), anche tramite il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;
  2. accedono al sito https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
  1. utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.
  2. tra il 31 maggio e il 1° luglio 2024 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie attraverso apposito modulo da ritirare all’Ufficio di Segreteria.
  3. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica.
  4. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater 2 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Per il supporto alla compilazione della modulistica anche in formato cartaceo è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria in orario di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 09.30 e dalle ore 12.30 alle 13.30

lunedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Recapito telefonico per informazioni: 0142 – 213021

OFFERTA FORMATIVA ORARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE

SCUOLA PRIMARIA XXV APRILE

TEMPO ORARIO PIENO 40 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 comprensivo del tempo mensa.

SCUOLA PRIMARIA BISTOLFI

TEMPO ORARIO PIENO 40 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 comprensivo del tempo mensa.

TEMPO ORARIO ORDINARIO a 27 1⁄2 ore prevede un orario antimeridiano da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, con tre rientri pomeridiani il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30. E’ attivo il servizio mensa.

SCUOLA PRIMARIA VERNE POPOLO

TEMPO ORARIO PIENO 40 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 comprensivo del tempo mensa.

SCUOLA PRIMARIA CHIESA SAN GERMANO

TEMPO ORARIO ORDINARIO a 27 1⁄2 ore si articola da lunedì a venerdì con orario antimeridiano dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e tre rientri pomeridiani il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30. E’ attivo il servizio mensa.

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema iscrizioni on line.

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:

  1. utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.

Il sistema di iscrizioni on line della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all’interno della Piattaforma Unica, l’app IO e tramite posta elettronica

  1. tra tra il 31 maggio e il 1° luglio 2024 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie attraverso apposito modulo da ritirare all’Ufficio di Segreteria.
  2. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater 2 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato).

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.

L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato (non attivato nell nostro Istituto) è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze da portare a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Per il supporto alla compilazione della modulistica anche in formato cartaceo è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria in orario di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 09.30 e dalle ore 12.30 alle 13.30

lunedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Recapito telefonico per informazioni: 0142 – 213021

OFFERTA FORMATIVA ORARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI

TEMPO ORARIO 30 ORE SETTIMANALI da lunedì a sabato dalle ore 07.45 alle ore 12.45.

TEMPO PROLUNGATO 33 ORE SETTIMANALI – da lunedì a venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.45. RIENTRI: lunedì e giovedì dalle ore 13.45 alle ore 16.45 e martedì dalle ore 13.45 alle 15.45.

SERVIZIO MENSA: Il servizio mensa è garantito e gestito dal Comune ed è facoltativo attivato nei giorni di lunedì – martedì – giovedì dalle ore 12.45 alle ore 13.45. La sorveglianza è a carico del corpo docente in servizio.

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni
che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 sono effettuate attraverso la pagina
dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica
(https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente comunicazione esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.
Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio di orientamento” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione da consegnare all’Istituto superiore scelto.

Procedure di iscrizione
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema di iscrizioni on line comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema di iscrizioni on line comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda sono inoltre disponibili anche sull’app IO. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo, ove possibile, in considerazione l’indirizzo prescelto. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021.

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:

− individuano la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it ).

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno del servizio “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale.

−accedono all’area riservata della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);

− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024;

− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 10 febbraio 2024;

− dopo la conferma dell’accettazione della domanda di iscrizione, procedono all’inoltro della documentazione richiesta da parte della scuola tramite la sezione di gestione documentale presente all’interno della Piattaforma Unica;

− tra il 31 maggio e il 1° luglio 2024 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività.

Il sistema di iscrizioni on line della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all’interno della Piattaforma Unica, l’app IO e tramite posta elettronica. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater 4 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell’adempimento che non vi provvedano. Fondamentale sarà il ruolo che potranno svolgere gli Uffici Scolastici Regionali, in raccordo con le scuole e gli Enti locali, nell’informare le famiglie circa tali nuove disposizioni.

Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici

Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e dall’articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.

Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 10 febbraio 2024 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.

Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le competenze pregresse necessariamente richieste per “Esecuzione e interpretazione – Primo strumento”, in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e l’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’espressione del giudizio di ammissione e nell’eventuale adattamento dei repertori.

Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.

Sarà consentita, anche per l’anno scolastico 2024/2025, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.

Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali

Con decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344 è stato promosso, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, il rinnovo e l’ampliamento del Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, destinato alle classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici e, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, delle istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di istruzione professionale

Si ricorda che tali percorsi quadriennali possono essere attivati nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato per ciascuna istituzione scolastica. In caso di iscrizioni in eccedenza, saranno applicati i criteri definiti dal Consiglio di istituto, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. b) dell’Avviso del Ministero dell’istruzione n. 2451/2021.

È possibile l’iscrizione ai percorsi quadriennali anche per gli studenti, nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2024, purché abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni. Sul punto si rinvia alla Nota di questo Ministero – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1294 del 21 gennaio 2019.

Per una corretta informazione dei genitori si precisa che i percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano al termine del quarto anno, con il superamento dell’esame di stato, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’accesso agli ITS Academy e ai percorsi universitari e AFAM.

Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali nell’ambito della sperimentazione nazionale della filiera tecnologico-professionale

Si rappresenta, inoltre, che, nell’ambito di una più ampia riforma della filiera formativa tecnologico-professionale definita dal disegno di legge A.S. n. 924, il decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023, in corso di registrazione, ha promosso la sperimentazione nazionale della filiera tecnologico-professionale. Nella medesima data è stato emanato l’avviso prot. 2608, con scadenza 30 dicembre 2023, per consentire alle istituzioni scolastiche interessate di avanzare le proprie candidature all’attivazione di percorsi quadriennali, specifici per gli istituti tecnici e professionali, nell’ambito della presentazione dei progetti riguardanti la sperimentazione.

Per ciascuna istituzione scolastica l’attivazione delle classi prime, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, è subordinata all’approvazione del progetto sperimentale presentato.

Per ogni utile approfondimento si rinvia alla lettura del decreto ministeriale e dell’avviso di cui sopra.

Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali

Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, gli studenti e le famiglie devono fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Con decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 sono stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO.

Il citato decreto interministeriale può costituire uno strumento a supporto delle scelte da parte di studenti e famiglie per conoscere in maniera più puntuale non solo le caratteristiche dei nuovi indirizzi, ma anche le innovazioni metodologiche, didattiche ed organizzative che qualificano i nuovi istituti professionali.

Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”

L’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ha previsto, per percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.

È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 10 febbraio 2024, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.

Attivazione del liceo del Made in Italy

Il disegno di legge AC 1341/A prevede all’art. 18 l’introduzione nel nostro ordinamento scolastico del liceo del Made in Italy, definendone già i profili ordinamentali. Pertanto, ci si riserva di dare ulteriori e specifiche indicazioni per l’attivazione delle classi prime, già a partire dall’anno scolastico. 2024/2025, qualora l’approvazione definitiva sopraggiunga in tempo utile per consentire il rispetto dei termini delle iscrizioni.

Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema di iscrizioni on line su base volontaria.

Si sottolinea che l’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.

Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio, ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione6. Per ulteriori indicazioni si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.

Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, possono richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2024/2025, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando – di norma – il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Alunni/studenti che sono stati adottati

La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati.

In caso di adozione internazionale, qualora l’iscrizione avvenga in una fase in cui l’iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un “codice provvisorio”, che verrà sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l’adozione avvenuta all’Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni). In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line.

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 1° luglio 2024 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa.